Eventi e sostenibilità ambientale - La transizione ecologica negli eventi temporanei e culturali.

La sostenibilità ambientale non è più solo una scelta etica, ma sta diventando un requisito indispensabile per il futuro anche nell’ambito degli eventi culturali, a vario titolo e da diversi punti di vista.

Eventi e sostenibilità ambientale - La transizione ecologica negli eventi temporanei e culturali.

di Michele Viola

Negli anni recenti, la transizione ecologica rappresenta certo, forse ancora principalmente, una scelta etica, che sta inoltre intersecando, anche nell’ambito degli eventi culturali, un’evoluzione normativa sempre più orientata alla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.

Un evento temporaneo è un momento di condivisione – che appunto si esaurisce generalmente in breve tempo – in grado di unire migliaia di persone in un’esperienza collettiva. Il sipario che cala non dovrebbe però svelare un’eredità di rifiuti e sprechi importanti. Per i tecnici e i professionisti coinvolti, la sostenibilità non può più limitarsi a una serie di azioni estemporanee, ma deve necessariamente evolvere in una metodologia di progettazione integrata e certificabile.

Il quadro legislativo

Alla fine del 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica nr. 459 del 19 ottobre 2022, con il titolo “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”. Il Decreto, in vigore da dicembre 2022, definisce appunto i Criteri Ambientali Minimi [CAM] associati all’intero ciclo di vita dei servizi di organizzazione, produzione e gestione degli eventi, fino alla gestione del post-evento. L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi è resa obbligatoria dall’art. 57 del Decreto Legislativo 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti), che impone l’inserimento dei criteri ambientali nella documentazione di gara per gli appalti di qualsiasi importo.

Prima del DM 459/22, il quadro normativo italiano non comprendeva un’unica legge dedicata alla sostenibilità ambientale per gli eventi temporanei, anche se ovviamente esistevano diversi riferimenti normativi e standard più o meno volontari che regolavano singoli aspetti legati alla sostenibilità ecologica e ambientale. Prima di tutto il Codice dell’Ambiente, ovvero il Decreto Legislativo 152/2006 che, pur non essendo una norma nata specificamente per lo spettacolo, ha influenzato l’organizzazione degli eventi temporanei attraverso prescrizioni tassative in ambiti critici quali la gestione dei rifiuti – prescrivendo esplicitamente la corretta raccolta differenziata e il divieto di abbandono –, la tutela delle acque e la regolamentazione degli scarichi, e la responsabilità del danno ambientale.

Molti enti locali quali regioni e comuni, inoltre, avevano già adottato specifici regolamenti o linee guida per gli eventi sostenibili, spesso vincolando il rilascio del patrocinio o di contributi economici al rispetto di una serie di parametri ambientali, come per esempio il divieto di utilizzo di plastica monouso o l’obbligo di catering a km 0.

Parametri tecnici e standard normativi

Nel 2012 l’Organizzazione Internazionale di Standardizzazione [ISO] ha pubblicato la prima edizione della norma ISO 20121, dedicata esplicitamente ai sistemi di gestione per eventi sostenibili. È stata pubblicata praticamente in coincidenza con le Olimpiadi di Londra, che sono state di fatto il primo grande evento certificato secondo questo standard. In Italia è stata recepita l’anno successivo, nel 2013. Nel 2024 è stata pubblicata la seconda edizione della norma [ISO 20121:2024], che ha aggiornato i requisiti anche tenendo conto dell’evoluzione dal punto di vista sociale e tecnologico – e anche in vista delle scorse Olimpiadi di Parigi, che si sono certificate secondo la versione aggiornata della norma – con un focus maggiore sulla responsabilità sociale, oltre che ambientale, nonché sull’adattamento ai cambiamenti climatici e a quella che è definita come eredità dell’evento (legacy), ovvero l’insieme degli impatti a lungo termine – positivi o negativi, pianificati o non pianificati – che un evento lascia sulla comunità, sull’economia e sull’ambiente anche ben oltre la sua conclusione fisica.

La legacy si manifesta in diversi ambiti, ovviamente collegati. L’eredità ambientale si riferisce al ripristino o al miglioramento del sito ospitante. Per esempio, se un festival finanzia la riforestazione di un’area degradata o implementa infrastrutture energetiche rinnovabili permanenti che restano a disposizione del territorio dopo l’evento. L’eredità sociale riguarda il trasferimento di competenze allo staff locale, la sensibilizzazione del pubblico su temi etici o il miglioramento dell’accessibilità e dell’inclusione in un’area urbana che per esempio potrebbe rimanere fruibile per le persone con disabilità anche dopo la manifestazione. L’eredità economica comprende invece la creazione di nuove opportunità di business per i fornitori locali e lo sviluppo di modelli economici circolari che possano essere replicati da altre organizzazioni sul territorio.

La norma ISO 20121 è di per sé uno standard volontario. In Italia, per altro, i suoi requisiti sono stati integrati in maniera significativa nella normativa cogente per il settore pubblico attraverso i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Di fatto, il citato decreto ministeriale 459 del 19/10/2022, che disciplina l’affidamento dei servizi per gli eventi, ha raccolto lo spirito della ISO 20121 inserendolo in qualche modo tra gli obblighi contrattuali per chi lavora con la Pubblica Amministrazione. Se un’organizzazione partecipa a una gara d’appalto pubblica per la realizzazione di un evento, deve rispettare i Criteri Ambientali Minimi. In questo contesto, possedere una certificazione ISO 20121 (o standard equivalenti come EMAS o ISO 14001) viene spesso utilizzato come criterio premiante per ottenere punteggi superiori, o come mezzo per dimostrare la capacità tecnica di gestire l’evento in modo sostenibile. Anche se la legge non obbliga gli organizzatori privati a certificarsi ISO 20121, comunque la norma, oltre a fornire ovviamente utilissime indicazioni e linee guida su come conformarsi, è diventata di fatto un parametro di riferimento legale per definire cosa sia un evento sostenibile in sede giudiziaria o amministrativa (ad esempio per evitare sanzioni legate al greenwashing secondo la Direttiva UE 2024/825).

Già, il greenwashing. La sostenibilità ambientale sembra avere un buon effetto sul pubblico. A partire da settembre 2026, diventerà pienamente applicabile la Direttiva (UE) 2024/825 che impedisce agli organizzatori e ai promotori di utilizzare dichiarazioni ambientali generiche (come ecosostenibile, verde o amico dell’ambiente) se non supportate da prestazioni ambientali adeguatamente elevate e verificate. Sarà vietato anche vantare la neutralità carbonica basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni (offsetting), cioè sull’acquisto di crediti di carbonio, e non sull’effettiva riduzione delle emissioni. Le sanzioni per eventuali violazioni saranno monitorate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Il bilancio di sostenibilità

Dal 2025, in seguito alla Direttiva Europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), recepita in Italia con il D.Lgs. 125/2024, si è esteso progressivamente l’obbligo di redigere un bilancio di sostenibilità, ovvero un documento in cui le aziende comunicano in modo trasparente il proprio approccio ambientale, sociale e gestionale (ESG – Environmental, Social and Governance), affiancando il bilancio finanziario tradizionale per mostrare come si genera valore in modo sostenibile, includendo dati su consumi energetici, emissioni, politiche del lavoro e obiettivi futuri.

Molti enti fieristici, per esempio, e altri grandi operatori del settore rientrano in queste categorie obbligate a causa delle loro dimensioni operative.

L’obbligo segue una scaletta temporale precisa basata sulla dimensione aziendale: 

dal 1 gennaio 2024 (report nel 2025): grandi imprese di interesse pubblico – società quotate, banche, assicurazioni – con oltre 500 dipendenti;

dal 1 gennaio 2025 (report nel 2026): tutte le altre imprese, anche non quotate, che superano almeno due tra i seguenti tre criteri: 250 dipendenti medi annui, 50 milioni di euro di ricavi netti, 25 milioni di euro di totale attivo dello stato patrimoniale;

dal 1 gennaio 2026 (report nel 2027): PMI quotate, escluse le microimprese, con possibilità di opt-out fino al 2028. 

Per queste realtà, il bilancio di sostenibilità non è più una comunicazione volontaria ma deve seguire gli standard europei ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Questo significa dover rendicontare l’impatto ambientale (emissioni di CO2, gestione dei rifiuti, degli allestimenti e dei consumi energetici); inoltre l’azienda deve dichiarare sia come i fattori di sostenibilità influenzano lo sviluppo aziendale, sia come l’azienda stessa impatta sul pianeta e sulle persone, e il report deve essere sottoposto a una revisione esterna (assurance) per garantirne l’attendibilità, rendendolo un documento legale a tutti gli effetti. 

Anche le aziende che non raggiungono queste soglie sono spesso spinte a redigere il bilancio per motivi di filiera: le grandi imprese obbligate richiedono dati ESG ai propri fornitori (allestitori, service, catering) per completare la propria rendicontazione. 

Ma… cosa fare, in pratica?

In realtà, non solo le imprese di dimensioni rilevanti, o chi collabora con esse, sono coinvolte nel processo di rendicontazione della sostenibilità: come già accennato sopra, l’obbligo di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi riguarda – e riguarderà sempre di più – tutte le attività che utilizzano contributi pubblici, anche in forma di patrocinio, situazione molto comune nell’ambito delle manifestazioni culturali, anche tra le piccole realtà.

Il Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico fornisce delle linee guida piuttosto chiare e dettagliate  su cosa è possibile (o necessario) fare in praticaInnanzi tutto occorre nominare un referente, una figura responsabile per gli aspetti di sostenibilità, con il compito di sovrintendere trasversalmente a tutte le azioni.

Oltre a questo primo punto, il documento elenca una serie di ‘buone pratiche’, da applicare per quanto possibile in base alla conformazione dell’evento. Per esempio non saranno applicabili le attività legate al catering a km 0 o all’utilizzo di piatti e posate in materiale compostabile, per le manifestazioni in cui non sia prevista somministrazione di cibo e bevande.

Altri esempi: le riunioni operative, necessarie all’organizzazione degli eventi, si svolgeranno preferibilmente in videoconferenza, al fine di ridurre al minimo costi e impatti ambientali; gli alloggi per artisti, performer e staff dovranno essere scelti nelle immediate vicinanze dei luoghi sede degli eventi, e dove non fosse possibile dovranno essere privilegiati i trasporti pubblici e la mobilità condivisa; il materiale promozionale e informativo dovrà essere distribuito più possibile in formato digitale, così come prenotazioni e biglietti, evitando più possibile i supporti cartacei; gli allestimenti dovranno essere più possibile riutilizzabili, eventualmente disassemblandone le parti per riutilizzarle in altre occasioni, riducendo la produzione di rifiuti; gadget e merchandising dovranno essere riutilizzabili e prodotti in materiali riciclati e riciclabili.

Lo spazio è limitato e dobbiamo fermarci qui. In conclusione, la sostenibilità ambientale e sociale è un tema caldo e forzatamente attuale, e la corretta gestione della produzione, dalla progettazione al disallestimento, per eventi grandi e piccoli, può sicuramente rappresentare, anche al di là degli obblighi normativi, un modo virtuoso di impegnare risorse al fine di migliorare il benessere collettivo.