SCIA e pubblico spettacolo: semplificazione normativa – tra efficienza e sicurezza

Gli eventi culturali fino a 2000 persone senza Commissione di Vigilanza.

SCIA e pubblico spettacolo: semplificazione normativa – tra efficienza e sicurezza

di Michele Viola

Nel dinamico mondo degli eventi di pubblico spettacolo, la semplificazione normativa può rappresentare una lama a doppio taglio. Se da un lato promette di snellire processi burocratici e ottimizzare tempi e costi, dall’altro pone nuove e significative responsabilità sulle spalle dei professionisti del settore. L’articolo 38 bis del Decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, ha introdotto un’evoluzione importante in questo scenario, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli sugli eventi di pubblico spettacolo. Il “Decreto Semplificazioni” del 16 luglio 2020 (DL 76/2020), ha rappresentato una risposta concreta all’esigenza di alleggerire i processi amministrativi in diversi settori, tra cui quello cruciale degli eventi pubblici. In piena emergenza COVID, in un contesto socio-economico che richiedeva di agevolare una ripresa rapida e agile, il legislatore ha individuato nella semplificazione uno strumento chiave per favorire la ripresa delle attività, spesso gravate da iter burocratici complessi e dispendiosi.

In generale, almeno prima dell’introduzione dell’articolo 38 bis del Decreto legge 76/2020, ogni manifestazione di pubblico spettacolo con un numero di partecipanti superiore a 200 persone richiedeva l’ottenimento di una specifica autorizzazione (licenza) da parte del Comune, un processo che comprendeva necessariamente l’esame del progetto e almeno un sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS). Questa procedura, volta ovviamente a garantire la sicurezza degli eventi, ancora ovviamente necessaria quando non si applichino semplificazioni specifiche, spesso comporta quantomeno tempi di attesa importanti e, a volte, un significativo impegno di risorse per organizzatori e tecnici. L’obiettivo primario dell’articolo 38 bis era chiaramente quello di semplificare questo iter autorizzativo, laddove possibile, evitando il coinvolgimento sistematico della Commissione di Vigilanza. L’intento era quello di snellire le procedure, consentendo una maggiore rapidità nella realizzazione degli eventi, riducendo così i tempi che intercorrono tra l’ideazione e la concreta attuazione delle manifestazioni.

Nella sua formulazione originaria, l’articolo 38 bis si applicava specificamente alla realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendevano attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche. Tali eventi dovevano terminare entro le ore 23:00 ed essere destinati a un massimo di 1.000 partecipanti, con l’esclusione esplicita dei casi in cui sussistessero vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo di svolgimento. Successivamente, la portata dell’articolo 38 bis è stata ampliata attraverso modifiche che hanno reso la norma più flessibile. Il limite temporale per lo svolgimento degli eventi è stato esteso a quelli “che si svolgono tra le ore 8:00 e le ore 1:00 del giorno seguente”, mentre la soglia massima di pubblico ammesso è stata innalzata a 2.000 partecipanti. Tuttavia, sono rimaste invariate le limitazioni relative alla natura culturale delle attività e al divieto di applicazione in aree soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

È il caso di sottolineare come in Italia, specialmente nei contesti urbani, sia estremamente comune imbattersi in aree soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Questa categoria include una vasta gamma di luoghi: dalle piazze storiche dei centri città, spesso caratterizzate da edifici e arredi di rilevanza storica e culturale, fino ai parchi e alle aree verdi, frequentemente sottoposti a vincoli paesaggistici. Sebbene la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici non sia in genere direttamente coinvolta nell’ambito della Commissione di Vigilanza, la presenza di tali vincoli ha rappresentato (e tuttora rappresenta) un ostacolo significativo all’applicazione della semplificazione prevista dall’articolo 38 bis.

L’introduzione dell’articolo 38 bis ha comunque segnato un punto di svolta importante per i tecnici del settore degli eventi di pubblico spettacolo. La possibilità di procedere con l’allestimento e la realizzazione di eventi fino a 2000 partecipanti senza il parere preventivo della Commissione di Vigilanza ha introdotto, da un lato, una potenziale accelerazione dei processi, ma dall’altro ha inevitabilmente accresciuto la responsabilità dei professionisti coinvolti: sia dei tecnici, sia degli organizzatori.

Dal punto di vista della progettazione, la maggiore responsabilità derivante da tale semplificazione impone (o quantomeno dovrebbe imporre) una collaborazione ancora più stretta e sinergica tra tecnici e organizzatori. In assenza del filtro rappresentato dal parere preventivo della Commissione di Vigilanza, diventa fondamentale che il tecnico sia coinvolto fin dalle prime fasi di ideazione dell’evento, potendo così esprimere le proprie valutazioni di sicurezza e conformità in relazione alle scelte organizzative.

In questo scenario, il tecnico si trova spesso nella posizione di dover esercitare una maggiore cautela e, in alcuni casi, può capitare che sia necessario autotutelarsi evitando di assumere incarichi che potrebbero presentare profili di rischio eccessivamente elevati, a causa della noncuranza o della eccessiva tendenza al risparmio da parte di organizzatori meno responsabili. La firma del tecnico sulle asseverazioni legate alla sicurezza assume un valore ancora più pregnante, rendendolo ancora più direttamente responsabile della conformità degli allestimenti.

Le verifiche che il tecnico è chiamato a effettuare con maggiore scrupolo riguardano primariamente la sicurezza intrinseca dell’evento. Questo include, tra l’altro, la verifica della stabilità di palchi, tribune e altre strutture temporanee; la corretta individuazione, il numero adeguato, l’ampiezza e la chiara segnalazione delle vie di esodo; la conformità normativa degli impianti di distribuzione dell’energia. Parallelamente, un’attenzione particolare deve essere posta anche ai possibili punti di contestazione, come per esempio l’adeguatezza dei servizi igienici in relazione al numero di partecipanti previsti e la presenza e l’accessibilità di ausili per le persone con disabilità.

È vero che l’aggiornamento professionale e la competenza dei tecnici erano elementi imprescindibili anche prima dell’introduzione dell’articolo 38 bis: il confronto con la Commissione di Vigilanza, pur potendo rappresentare un’ulteriore fase di verifica, non esime certo il tecnico dalla responsabilità di presentare un progetto sicuro e conforme. Tuttavia, l’attuale scenario, con una minore supervisione esterna in determinate casistiche, rende ancora più cruciale la preparazione e la costante formazione del tecnico, chiamato ora ad assumere una responsabilità ancora maggiore nella garanzia della sicurezza degli eventi.

Dal punto di vista degli organizzatori di eventi, la semplificazione introdotta dall’articolo 38 bis ha rappresentato indubbiamente un’opportunità per snellire i processi autorizzativi e potenzialmente ridurre i tempi di attesa per la realizzazione delle manifestazioni. Tuttavia, questa maggiore agilità procedurale si traduce in una accresciuta responsabilità nella gestione complessiva della sicurezza dell’evento. In assenza del vaglio preventivo della Commissione di Vigilanza per eventi fino a 2000 partecipanti, l’onere di garantire la sicurezza del pubblico e dei lavoratori ricade in misura ancora maggiore sull’organizzazione, che è in ogni caso il primo destinatario di eventuali contestazioni.

Anche le amministrazioni pubbliche, dal canto loro, hanno visto un cambiamento significativo nel loro ruolo, passando dal rilascio di una vera e propria licenza all’almeno apparentemente più semplice acquisizione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per determinate tipologie di eventi. Questo passaggio può superficialmente apparire come uno scarico di responsabilità da parte degli uffici competenti; tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene non sia previsto un parere preventivo della Commissione di Vigilanza in questi casi, l’amministrazione mantiene comunque il potere-dovere di verificare la completezza e la regolarità della documentazione presentata. Una criticità risiede nel fatto che i funzionari comunali preposti alla ricezione e alla verifica delle SCIA spesso non possiedono le competenze tecniche specifiche per valutare nel merito la sicurezza degli allestimenti. La loro attività si concentra prevalentemente su un controllo amministrativo formale della presenza dei documenti richiesti e sull’assenza di errori evidenti (come date errate o dati mancanti). In sostanza, la responsabilità della corretta progettazione e della sicurezza degli allestimenti ricade interamente sul tecnico asseveratore, con un controllo ex post da parte dell’amministrazione che potrebbe intervenire solo in caso di segnalazioni o eventi avversi.

Recentemente, l’applicazione dell’articolo 38 bis è stata oggetto di attenzione e chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno, a seguito di alcune criticità [e abusi] riscontrati nell’applicazione della norma.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 ha evidenziato a questo proposito alcune problematiche significative. In primo luogo, è stata riscontrata una applicazione distorta della norma in relazione alla tipologia degli eventi, con tentativi di estendere la semplificazione anche ad attività che esulavano dalla definizione di ‘attività culturali’ (come ad esempio le feste da ballo). In secondo luogo, la circolare ha posto l’accento sul rispetto rigoroso della fascia oraria prevista (tra le ore 8:00 e l’1:00 del giorno seguente), stigmatizzando la prassi di presentare segnalazioni multiple e consecutive per eventi che, nella sostanza, costituivano un’unica manifestazione prolungata nel tempo. Tale prassi veniva interpretata come un espediente elusivo volto a sottrarsi al regime autorizzativo ordinario e ai controlli della Commissione di Vigilanza.

Tuttavia, a seguito di un confronto con i rappresentanti di importanti associazioni di categoria del settore (AGIS, Assomusica, ANEC e Assoconcerti), il Ministero dell’Interno ha parzialmente rivisto la propria posizione con la successiva circolare prot. 24547 del 17 luglio 2024. In questa nuova comunicazione, il Ministero ha ammesso la possibilità di presentare una SCIA per ciascun evento, anche se inserito in una manifestazione più ampia e articolata su più giorni consecutivi, a condizione che ogni singolo evento rispetti autonomamente la fascia oraria dalle 8:00 all’1:00.

È interessante notare come, a seguito di questa apertura del Ministero, molte amministrazioni locali abbiano esteso la medesima interpretazione anche agli eventi di pubblico spettacolo di minore entità previsti dal secondo comma dell’articolo 68 del TUPLS (Regio Decreto 773 del 18 giugno 1931), ovvero quelli con un pubblico fino a 200 persone e che terminano entro le ore 24:00. Anche per questi eventi, si sta diffondendo la prassi di accettare più SCIA per eventi consecutivi all’interno di una stessa manifestazione pluri-giornaliera.

Guardando al futuro, un aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla stabilizzazione e dalla definitiva integrazione del regime semplificato in materia di realizzazione degli spettacoli dal vivo. Con la recente emanazione del Decreto Cultura 2025 (D.L. 201/2024 recante “Misure urgenti in materia di cultura”), le disposizioni dell’art. 38 bis che inizialmente avevano carattere temporaneo e derogatorio sono state rese strutturali e permanenti all’interno del nostro ordinamento giuridico.

Questa trasformazione da misura urgente a regime ordinario sottolinea la volontà del legislatore di proseguire sulla strada della semplificazione, riconoscendo i benefici che può apportare al settore degli eventi culturali e di intrattenimento in termini di efficienza e dinamicità. Tuttavia, questa definitiva adozione rende ancora più impellente la necessità di affrontare le criticità che abbiamo evidenziato nel corso di questa analisi. È ovviamente auspicabile che si prosegua in un dialogo costruttivo tra le istituzioni, le associazioni di categoria e i professionisti del settore per garantire che questa semplificazione strutturale si traduca in un sistema efficiente e sicuro, riducendo le incertezze interpretative e garantendo comunque standard di sicurezza elevati e omogenei.