Mi sfugge il senso ma qualcosa penso

Quando, nel 1995, la legge quadro sull’acustica fu emanata dal Parlamento, in tutta Europa si parlo di una rivoluzione culturale compiuta...

di Carlo Carbone

Quando, nel 1995, la legge quadro sull’acustica fu emanata dal Parlamento, in tutta Europa si parlo di una rivoluzione culturale compiuta. All’avanguardia per organicità e complessità, la norma italiana alzò l’asticella sul significato di gestione dell’ambiente. Seppur settoriale, solo sull’acustica, il modo articolato della trattazione, il coinvolgimento organico delle diverse competenze dello Stato, l’attenzione per le attività sensibili era ed è tuttora un esempio di formazione moderna.

Poco importa sottolineare gli errori commessi nel settore se non cercando di ricondurli in un giudizio positivo di sperimentazione.

Rivoluzionaria era e sarebbe la norma sui requisiti acustici passivi degli edifici: basta con il rumore del vicino, basta rumore di cacate muro-diffuse1, basta ronzii di impianti. Abbasso i costruttori con il coltello in bocca: da oggi (1997) le case, gli ospedali, le scuole, le fabbriche saranno a misura d’uomo.

Si deve pensare che ancor oggi l’educazione dei nostri figli alla vita sociale passa da mense scolastiche in cui il livello di rumore durante i pasti è superiore a 87 dB(A), fenomeno dovuto sostanzialmente al riverbero, che partecipa negativamente ad un altro parametro essenziale che è l’intelligibilità del parlato. È chiaro quindi che per parlare si alza il tono, si comprime il diaframma, ci si alza da tavola per farsi capire. Uno studio del Prof. Carlo Cannella, presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), individua chiaramente anche effetti extra-uditivi. Questi riguardano il sistema nervoso, il sistema endocrino, il sistema cardiovascolare, il sistema respiratorio, l’organo della vista e il sistema gastrointestinale:

- a livello nervoso, lo stimolo acustico attiva una serie di vie realizzando la cosiddetta “reazione di allarme”, sistema di avvertimento che predispone l’individuo alla “risposta” con il coinvolgimento delle ghiandole surrenali e dei sistemi cardiovascolari e muscolari;

- lo stress da rumore sul sistema nervoso centrale porta a compromissione o riduzione dell’apprendimento, insonnia, facile irritabilità, tensione psichica, disagio fino all’angoscia, diminuzione dell’attenzione, innalzamento dello stato d’allerta nel periodo post-prandiale;

- il sistema endocrino viene influenzato dal rumore verso un aumento della glicemia, dalla colesterolemia e del cortisolo ematico;

- per quanto riguarda il sistema cardiovascolare, si ha un aumento della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna per l’aumento delle resistenze periferiche e turbe coronarie.

- anche la frequenza respiratoria è aumentata dal rumore;

- nell’organo della vista, inoltre, si verifica una diminuzione dell’acuità e del campo visivo accompagnate da alterazione della visione dei colori, midriasi e disturbi nell’accomodazione;

- sulla funzione alimentare, il rumore esplica effetti indesiderati agendo sul sistema nervoso centrale e sull’apparato dirigente. È stata messa in evidenza, infatti, una stretta relazione tra il disagio psichico determinato come riflesso extra-uditivo del rumore a livello del sistema nervoso centrale e modificazioni secromotorie dello stomaco consistenti in una conseguente ipersecrezione di acido cloridrico. Il rumore, inoltre, può alterare la motilità gastrointestinale contribuendo alla comparsa di una sintomatologia da ulcera gastrica e/o duodenale.

Premesso che questi effetti si manifestano anche in dipendenza ai tempi di esposizione, che nel caso della ristorazione scolastica sono estremamente contenuti, non si può che notare che uno degli effetti, non valutati dalla disciplina medica ma sensibilmente riscontrabili, è l’acquisizione di un’attitudine comportamentale deviata in seguito alla presenza di rumore e/o di un ambiente con un basso livello di intelligibilità del parlato.

Inoltre la contrazione dello stomaco correlata all’elevazione dei toni e dei livelli per supplire alla deficienza di intelligibilità, se da un lato innesca una reazione a catena di aumento del rumore, dall’altro insegna ed abitua la persona ad un comportamento non corretto.

Si tratta quindi di effetti diffusi e continui di peso e consistenza ben diversa dal problema, ad esempio, dell’inquinamento acustico prodotto dai concerti; consistenza tale da poter essere definiti emergenza.

Solo la parola “emergenza” mi produce uno strano ma inevitabile cortocircuito con le vicende note e forse una chiave di lettura che lega: edifici scadenti, diseducazione dei bambini e abbasso la musica.

Il 7 luglio dello scorso anno il Governo emana una legge, la Legge 7 luglio 2009 n. 88: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008. Questa, testualmente, recita:

Art. 11. (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l’omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all’armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l’esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all’attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all’adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Partiamo dal punto 5: perché un governo sente la necessità di ridurre la garanzia del cittadino sulla qualità edilizia, impedendo di fatto di adire contro un costruttore se questi realizza opere di basso profilo edilizio in contrasto alle norme?

Il sospetto che questo codicillo rappresenti il pagamento di una delle tanti cambiali contratte per il successo politico appare ben fondato. L’emanazione di una norma si basa sui pareri e questi sono qualificanti la norma stessa; è quindi strano quanto scritto al punto 3 in relazione alla procedure di emanazione. D’altra parte la genericità delle competenze ministeriali richiamate e la realtà che ad oggi (dopo nove mesi) non è stata emanata alcuna regola né tantomeno decreto portano a pensare che questa legge sia funzionale più allo scardinamento di un sistema che al fine dichiarato di unificare i principi con la norma europea.

Infatti in Europa le leggi vigenti sulla qualificazione edilizia non sono state toccate e gli standard severi come i nostri dei francesi, danesi, svedesi restano a tutela della qualità della vita del cittadino.

Ad oggi molta parte dell’imprenditoria edile, presente per partecipazione all’associazione degli industriali, ha problemi di legalità. Si manifesti questa per infiltrazioni mafiose, o semplicemente in un’attitudine al risparmio a discapito della qualità e del rispetto delle norme, sta di fatto che la categoria presenta il più basso tenore di autodisciplina, compensato con il più alto tenore di collusione con gli organi esposti alla gestione e disponibili alla scorciatoia. Così come, all’interno del meccanismo descritto, nel caso della Protezione civile fanno eco altre notizie, dalla costruzione delle infrastrutture alla semplice speculazione edilizia e lottizzazione urbana. I morti sul lavoro nel settore edile aumentano, diminuisce la qualità con utilizzo di personale non preparato, talvolta preso con forme subdole di caporalato, e anche questo è un segnale indicatore. A Milano si costruisce con cemento proveniente dall’Ucraina tramite un complesso gioco societario che passa dalla Svizzera. I controlli sulla qualità dei materiali sono pressoché nulli, finanche sui livelli di radioattività del materiale edilizio che, eseguiti a spot in tutta Italia, hanno rilevato valori di Radon superiore alla norma europea e a quella italiana (D.Lgs. n. 241/2000).

I professionisti in genere, i miei colleghi acustici, la mia categoria di architetti e ingegneri, partecipa in maniera miope a questo sistema: lo alimenta e ne fornisce giustificazioni con comportamenti di piaggeria al potere e assuefazioni alla superficialità che giustifica la firma su qualsiasi documento (per soldi, ovviamente) senza capire cosa questo significhi. Senza voler estendere ulteriormente questo bollettino di guerra, trovo che una risposta a questa debacle possa provenire dall’impegno condiviso tra più persone, seppur poche: una ottima unità minima di ricostruzione, una sorta di vera protezione civile.

È necessario restituire significato alle azioni per poter dire che la musica non è rumore (frase riportata da Massimo Gramigni in occasione di un intervento ad Assomusica, e ripresa da tutti per la sua semplicità), si deve pensare che cosa significhi veramente. Significa che a dispetto di tutto ti impegni a fare sentire musica, non rumore, a soddisfare un bisogno primario dell’uomo come lo è la socialità nei bambini. Che sai che la musica si lega alla qualità della vita, ripara i torti, commuove e unisce. Il mestiere dell’organizzatore di concerti rischia di divenire l’ultima trincea a difesa dell’uomo. È per questo che una scala di valori è l’unico ostacolo verso un equilibrio della banalità. In questa scala di valori si difende la libertà dell’artista, la qualità musicale, il benessere del pubblico, si difendono le condizioni di lavoro dei lavoratori.