Decreto Palchi

Un'analisi dettagliata del decreto interministeriale 22/7/2014 e delle modifiche che introduce in pratica

di Massimo Faggiotto

Lo scorso 8 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 22/7/2014, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute. Il D.I. 22/7/2014 è uno dei decreti previsti dal Decreto del Fare n. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013, che aggiungeva all’art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 il comma 2-bis secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
Ecco cosa cambia con il nuovo decreto rispetto alla prassi consolidata dal 1996, anno di entrata in vigore del Decreto Legislativo 494/96 denominato “direttiva Cantieri”, diventato poi Titolo IV del decreto 81/2008 e s.m.i.

Le principali modifiche per i PALCHI possono essere così riassunte:

Campo di applicazione Riferimento normativo Ripercussioni pratiche, dubbi
Viene ufficialmente riconosciuto che gli allestimenti e smontaggi di opere temporanee con impianti audio, luci e scenotecnici che si eseguono per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV e le relative esclusioni Art. 1, comma 2 Sono stati aggiunti anche gli spettacoli di INTRATTENIMENTO e non solo quelli musicali, cinematografici e teatrali; ad esempio pro-loco, associazioni, sfilate di moda...
Dovrebbe essere più semplice individuare l’inquadramento normativo degli allestimenti di detti settori di attività.
Sono specificati gli ambiti nei quali sono previste le esclusioni dal campo di applicazione del Capo I del Titolo IV (nomina dei Coordinatori – notifica di apertura cantiere ……..) Art. 1, comma 3, lettere a) b) c) d) Non si nominano i Coordinatori quando vi sono:
  • attività che si svolgono al di fuori delle fasi montaggio e smontaggio
  • pedane di altezza non superiore a due metri, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture.
    Una pedana alta più di 2 m e posta su un palcoscenico in teatro, fa rientrare nel Titolo IV. Idem per un palco a più livelli, alcuni dei quali di altezza superiore a 2 m. (?)
  • travi, sistemi di travi o graticci sospesi o stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato di altezza misurata all’estradosso non superiore a 6 m per gli stativi ed a 8 m per le torri.
    Quindi se travi, sistemi di travi o graticci non sono sospesi a stativi o torri ma direttamente alle travi di copertura di un palasport, anche a 18 mt di altezza, si esclude il Titolo IV. (?)
  • installazione di elementi prodotti da un unico fabbricante montate secondo le indicazioni, configurazioni e carichi previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi della copertura, non superi i 7 m.
    • Indicazioni = manuale di montaggio/uso/smontaggio?
    • Configurazioni = progetto, disegni, a firma di tecnico abilitato?
    • Carichi previsti: calcolo a firma di tecnico abilitato?
Particolari esigenze Riferimento normativo Ripercussioni pratiche
Vengono riconosciute le particolarità dell’attività di questo settore Art. 2, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) Sono elencate le situazioni che caratterizzano il settore di attività.
Sarebbe stato più logico metterle in premessa.
Non è chiaro chi dovrà tenerne conto, quando ed in che modo.
Applicazione del Capo I del Titolo IV del decreto 81/2008 Riferimento normativo Ripercussioni pratiche
Vengono modificate alcune definizioni, obblighi e documenti da produrre Art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j); Allegato III
  1. la definizione del cantiere è quella indicata nell’art.1 comma 2 e non più quella dell’art. 89 del decreto 81/2008, con riduzione degli ambiti interpretativi;
  2. il Committente viene definito come “il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa” per conto del quale vengono realizzate le attività...
Quanto scritto nei contratti e quanto svolto “di fatto”, sembrano essere le discriminanti per l’individuazione di detta figura che dovrà assumere su di sé tutti e tre i poteri:
  • titolarità (non è specificato di cosa)
  • potere decisionale
  • potere di spesa
Gli Enti in fase ispettiva avranno una visione larga di indagine, i magistrati in sede penale una visione stretta sul nesso di causalità.
  1. Quale obbligo del Committente o del Responsabile dei Lavori viene introdotto l’allegato Iche contiene le informazioni minime sul sito nel quale andranno eseguite le installazioni.
    • dimensioni del luogo anche in funzione della movimentazione dei materiali
    • portanza del piano di appoggio (terreno o pavimentazione)
    • portata dei punti di ancoraggio (travi, graticci, ...) dei carichi da sospendere
    • presenza di ostacoli, alberi, linee aeree, sottoservizi, traffico ecc.
    • caratteristiche degli impianti elettrici e di messa a terra
  2. viene eliminata la redazione ed il conseguente controllo del Fascicolo Tecnico da parte del Committente o Responsabile dei Lavori
  3. non vi è più l’obbligo di indicare nel cartello di cantiere il nominativo dei Coordinatori
  4. la verifica dell’idoneità tecnico-professionaledelle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, avviene acquisendo:
    • certificato della CCIAA
    • DURC
    • autocertificazione del possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII del decreto 81/2008.
    Per le imprese straniere viene introdotto il modello di cui all’allegato II;il Committente ed il Coordinatore è sufficiente che lo ricevano?
    Il Committente o del Responsabile dei Lavori non ha più l’obbligo di richiedere alle imprese la dichiarazione in merito all’organico medio annuo e di trasmettere ad ASL e DTL la notifica preliminare.
  5. non si applicano le disposizioni in merito alla mancanza del PSC, del Fascicolo, della Notifica e del DURC, che prevedevano la sospensione del titolo abilitativo.
    Non si applica la disposizione che prevedeva che il Coordinatore in fase esecutiva assumesse anche le funzioni di Coordinatore in fase di progettazione per taluni specifici casi tipici dell’edilizia.
  6. viene introdotto l’allegato III che definisce i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
    L’allegato contiene sia l’eliminazione di alcune voci tipiche dei lavori edili, sia l’introduzione di alcune voci specifiche per il settore.
    • Non viene più previsto il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo) per le opere rientranti nella normativa sui contratti pubblici;
    • Nel PSC non trovano applicazione l’indicazione della dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione;
    • Il Coordinatore per la progettazione esegue la valutazione dei rischi delle lavorazioni, escludendo dalla stessa i seguenti rischi:
      • Seppellimento negli scavi
      • Esplosione durante gli scavi a causa di ordigno bellico inesploso;
      • Lavori in galleria
      • Estese demolizioni
      • Incendio o esplosione dovuto a lavorazioni con materiali pericolosi
      • Rumore
      • Utilizzo sostanze chimiche
    Nel POS non deve essere indicato l’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi.
    Relativamente alla stima dei costi della sicurezza, non si devono stimare i costi relativi ai mezzi e servizi di protezione collettiva.
    È esclusa l’applicazione dei richiami al decreto 163/2006, relativo ai contratti pubblici.
    VENGONO INSERITE LE SEGUENTI CARATTERIZZAZIONI:
    • Il PSC deve contenere almeno una planimetria e non profili altimetrici e breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno...;
    • Per l’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali per il PSC, si farà riferimento all’allegato III.1 e non all’allegato XV del decreto 81/2008;
    • Relativamente all’area di cantiere, il PSC conterrà l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato I e non all’allegato XV.2 del decreto 81/2008;
    • Nel POS deve essere indicato l’elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati in cantiere e non quello dei ponteggi, ponti su ruote, ecc… di cui all’allegato XV del decreto 81/ 2008.
  7. Viene eliminato il termine di 10 giorni prima dell’inizio dei lavori per la messa a disposizione del Rappresentante dei lavoratori (RLS) del PSC e del POS e si fissa il termine a prima dell’inizio dei lavori.
  8. Viene introdotta la possibilità di individuare un RLS di sito produttivo, fra gli RLS delle diverse imprese presenti.
Applicazione del Capo II del Titolo IV del decreto 81/2008 Riferimento normativo Ripercussioni pratiche
Si evidenzia che le disposizioni di cui al Capo II del decreto 81/2008 devono tenere conto delle particolari esigenze di cui all’art.2 del presente decreto. Art. 4, comma 1, lettere a) b) c)
  1. Viene consentita la costruzione delle opere temporanee (le installazioni per lo spettacolo), senza l’impiego di opere provvisionali (es: ponteggi) quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori.
    Il concetto di idoneo sostegno non è specificato: si farà riferimento all’art. 111 commi 4 e 5 che lasciano uno spazio interpretativo a favore di una interpretazione favorevole alla sosta sui correnti, mentre meno possibilista è l’art.122. (?)
  2. I lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, oltre alla formazione obbligatoria già prevista dalla normativa vigente devono ricevere a cura del Datore di Lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione ed addestramento specifici.
    L’eventualità è legata alla presenza di un rischio aggiuntivo che può richiedere ulteriore formazione.
    È lasciata al Datore di Lavoro la valutazione della presenza di detto rischio aggiuntivo che, se presente, fa scattare un obbligo di ulteriore formazione a carico del Datore di Lavoro.
  3. Stesso ragionamento per quanto riguarda i lavoratori che montano/smontano le opere temporanee.

Le principali modifiche per quanto riguarda gli EVENTI FIERISTICI possono essere così riassunte:

Definizioni Riferimento normativo Ripercussioni pratiche, dubbi
Viene stabilita una terminologia univoca per individuare le figure, gli spazi e le installazioni presenti in questo settore di attività Art. 5, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) Vi è più chiarezza nell’individuare l’inquadramento normativo degli allestimenti e dei diversi soggetti interessati con relativi obblighi e responsabilità.
Campo di applicazione Riferimento normativo Ripercussioni pratiche
Viene ufficialmente riconosciuto che gli allestimenti per manifestazioni fieristiche rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV Art. 6, comma 1 Come sopra.
Sono indicati i casi di esclusione dall’applicazione del Capo II del nuovo decreto e del Capo I del Titolo IV del decreto 81/2008 Art. 6, comma 2
Art. 6, comma 3 lettere a) b) c)
Non si nominano i Coordinatori quando:
  1. le strutture allestitive hanno un’altezza inferiore a 6,50 metri, rispetto ad un piano stabile;
  2. la superficie della proiezione in pianta del piano superiore di una struttura allestitiva biplanare non superi i 100 metri quadrati;
  3. l’altezza della tendostruttura o delle opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fornitore e montate secondo le indicazioni fornite dallo stesso, non superi gli 8,50 metririspetto ad un piano stabile.
    • Indicazioni = manuale di montaggio/uso/smontaggio?
    • Configurazioni = progetto, disegni, ... a firma di tecnico abilitato?
    • Carichi previsti: calcolo a firma di tecnico abilitato?
Particolari esigenze Riferimento normativo Ripercussioni pratiche
Vengono riconosciute le particolarità dell’attività di questo settore Art. 7, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) Sono elencate le situazioni che caratterizzano il settore di attività.
Sarebbe stato più logico metterle in premessa.
Non è chiaro chi dovrà tenerne conto, quando ed in che modo.
Applicazione del Capo I del Titolo IV del decreto 81/2008 Riferimento normativo Ripercussioni pratiche
Vengono modificate alcune definizioni, obblighi e documenti da produrre Art.8, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
  1. modifica della definizione del cantiere di cui all’art.89 del decreto 81/2008; il cantiere viene definito come “il luogo nel quale si svolgono le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, con le esclusioni di cui alla successiva lettera b)”
  1. modifica della definizione di Committente di cui all’art.89 del decreto 81/2008; il Committente viene definito come “il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa” per conto del quale si effettuano le attività...
  2. quali obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori vengono introdotti gli allegati IV e V che contengono le informazioni minime sul quartiere fieristico ed i contenuti minimi del DUVRI.
    L’allegato IVelenca le informazioni in merito a:
    • attrezzature presenti
    • viabilità
    • logistica
    • impianti a rete fissa presenti
    L’allegato Vfa riferimento a:
    • orari e date di allestimento/smontaggio
    • caratteristiche del quartiere fieristico
    • modalità di accesso e logistica
    • PEI
    • Informazioni sui rischi presenti
    • Rischi interferenti e misure preventive
  3. viene eliminata la redazione ed il conseguente controllo del Fascicolo Tecnico da parte del Committente o Responsabile dei Lavori
  4. non vi è più l’obbligo di indicare nel cartello di cantiere il nominativo dei Coordinatori
  5. la verifica dell’idoneità tecnico-professionaledelle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, avviene acquisendo:
    • certificato della CCIAA
    • DURC
    • autocertificazione del possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII del decreto 81/2008
    Per le imprese straniere viene introdotto il modello di cui all’allegato II.
    Il Committente o del Responsabile dei Lavori non ha più l’obbligo di richiedere alle imprese la dichiarazione in merito all’organico medio annuo e di trasmettere ad ASL e DTL la notifica preliminare.
  6. viene introdotto l’allegato VI quale riferimento per la stesura del PSC e del POS, tenendo conto dei contenuti degli allegati IV e V e del DUVRI.
  7. non si applicano le disposizioni in merito alla mancanza del PSC, del Fascicolo, della Notifica e del DURC, che prevedevano la sospensione del titolo abilitativo.
    Non si applica la disposizione che prevedeva che il Coordinatore in fase esecutiva assumesse anche le funzioni di Coordinatore in fase di progettazione per taluni specifici casi tipici dell’edilizia.
  8. Si introduce la possibilità di sostituire la recinzione di cantiere con opportuna sorveglianza, previa specifica valutazione del rischio.
  9. Viene eliminato il termine di 10 giorni prima dell’inizio dei lavori per la messa a disposizione del Rappresentante dei lavoratori (RLS) del PSC e del POS e si fissa il termine a prima dell’inizio dei lavori.
  10. viene introdotta la possibilità di individuare un RLS di sito produttivo, fra gli RLS delle diverse imprese presenti.
Applicazione del Capo II del Titolo IV del decreto 81/2008 Riferimento normativo Ripercussioni pratiche
Si evidenzia che le disposizioni di cui al Capo II del decreto 81/2008 devono tenere conto delle particolari esigenze di cui all’art.7 del presente decreto, per le attività di cui all’art.6 comma 2.
Si ripete la disposizione per la recinzione del cantiere.
Art. 9, comma 1 Sembra una sottolineatura prevalentemente per gli Enti di controllo.
Sarebbe stato più logico metterle in premessa.

La recinzione può essere sostituita con opportuna sorveglianza, dopo specifica valutazione del rischio.
Monitoraggio e pubblicazione Riferimento normativo Ripercussioni pratiche
Impegno dei Ministeri a verificare come procede l’applicazione del decreto. Art. 10, comma 1 Entro 24 mesi dall’entrata in vigore deve essere eseguito il monitoraggio con eventuale rielaborazione dei contenuti del decreto: importante che si possa intervenire nuovamente sul decreto.