Basta la parola - 1 Parte

Il rumore ambientale all'esterno dello Stadio Meazza...

di Carlo Carbone

Per chi guardava con sufficienza e anche un po’ di critica coloro che si attardavano nei meandri di semantica, linguistica e semiologia, è arrivato il momento di cospargere la testa di cenere e pentirsi di tutte le nefandezze pensate.

In questo fine luglio si è completata la parabola, tutta milanese, dei fatti curiosi che cambiano la parola.

Tre i fatti: delibera della Giunta comunale a regolamentazione dei concerti; processo a ClaudioTrotta e Vittorio Quattrone; la religione, se messa in scena con un impianto di 13 cluster di diffusori tali che i Depeche Mode direbbero “chissà se mai potremo permetterceli?”, davanti a 40.000 persone, non è spettacolo.

E tutto in una stagione!

Prologo

L’inizio è stato subito forte: l’approvazione del regolamento comunale di Milano in cui, per brevità, si riportano solo i fatti più divertenti omettendo quelli gravi perché oggetto di un futuro (speriamo) tavolo tra Assomusica e l’Amministrazione. Tra questi primeggia l’art. 6 comma 2:

6       Rilascio delle autorizzazioni in deroga per le manifestazioni di pubblico spettacolo (concerti e spettacoli)

...

b)  Nel provvedimento di autorizzazione, l’Amministrazione Comunale può prescrivere, anche su proposta di ARPA Lombardia, l’adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l’impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l’orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc).

Questo è interpretabile solo come desiderio di partecipare ad ogni costo da parte dei nostri amministratori, desiderio tale da trascinarli in qualche eccesso semantico.

Ma non scherza neppure, in fatto di divertimento, l’individuazione del recettore maggiormente esposto dove fare le verifiche di inquinamento durante le manifestazioni in Piazza del Duomo:

12       Ricettori

a)  Per i siti sottoelencati vengono individuati i seguenti ricettori:

Stadio “G. Meazza”

Stabile di Via Dessiè 15/A (5° piano)

Civica ARENA

Viale Elvezia civici 10-10/a, 12-18
e Via Legnano civici 18-20-22

Piazza Duomo

Piazza Duomo 21 (Uffici al 4° piano dell’Amministrazione affaccianti Piazza Duomo)

Cascina Monluè

Via Monluè civici 76-77

Piazza del Cannone

Viale Gadio, primi civici e Piazza Castello civico 16

Via Beltrami

tutti i civici con finestre su Largo Beltrami

Velodromo “VIGORELLI”

Stabili di Via Savonarola e Via Giovanni da Procida

Arco della Pace

Piazza Sempione civici 2-3-4-5-6-8

Ottagono interno Galleria “Vittorio Emanuele”

Balcone su galleria dell’Hotel

Piazza Duca d’Aosta

Piazza Duca d’Aosta 10-12 (Hotel Gallia, Mini Hotel Aosta) e Via Vittor Pisani civici 12 e 13

Area circostante MM1 “Lampugnano”

Via Carlo Osma 5

Fabbrica del Vapore

Via Messina civico 20 e Via Procaccini civico 3

Piazza Santo Stefano

Tutti i civici con finestre sulla piazza

Piazza Sant’Eustorgio

Tutti i civici con finestre sulla piazza

Piazza Leonardo Da Vinci

Tutti i civici con finestre sulla piazza

Cassina ANNA

Tutti i civici posti in prossimità dell’area

È, infatti, notorio che gli uffici dell’ambiente siano “ricettori” dove dormono o comunque vivono persone, specie in orari notturni dalle 22:00 in poi.

In realtà il provvedimento, nato per semplificare, ha invece ingarbugliato una situazione semplice.

Sospetto che la realtà sia altrettanto semplice. Nell’amministrazione affaristica di Milano i concerti sono di interesse solo di una persona, l’assessore Giovanni Terzi, che fa una fatica immane a trasferire in giunta cose ovvie: 1 concerto = 70.000 persone, prego moltiplicare per il numero di concerti.

Ma dove dormiranno e dove mangeranno e quale prestigio porta tutto questo alla città sono domande oscure, remote nella coscienza dell’amministratore medio quanto politicamente evanescenti o meglio trasparenti. Come dire: sono giochi da ragazzi, vuoi mettere edilizia e expo che, se non possono essere definite con aggettivi come trasparenti, sicuramente sono di grande peso per il terreno e per le tasche di pochi!

Secondo round

Sull’assoluzione di Claudio Trotta e Vittorio Quattrone dai processi che li hanno visti protagonisti per lo sforamento degli orari di termine della manifestazione dei concerti di Springsteen per Trotta e Kravitz e Subsonica per Quattrone, a cui si aggiungevano, nell’ipotesi del PM, aggravanti quali: “inquinamento acustico”, “guadagni illeciti conseguenti allo sforamento” ed altri che francamente non ricordo a memoria.

Non è stata ancora pubblicata la motivazione, per cui si discute solo del fatto. L’accusa voleva una condanna esemplare e il giudice ha assolto con la motivazione semanticamente più ineccepibile: “reato non previsto nel codice penale”.

Perché allora il processo?

Altro quesito di remota e oscura risposta. Paginate di relazioni colte, rilievi di dubbia liceità effettuati da ARPA con macchinette automatiche, un accanimento che fa dubitare delle proprie idee e vacillare la fede nella giustizia... per cosa?

Niente.

Non proprio. Di seguito riporto un estratto dalla mia relazione, redatta in merito all’uso delle centraline di registrazione del suono quando utilizzate per i concerti. Ciò per far sì che in casi analoghi si possano utilizzare le stesse ragioni apprezzate in questa sede di giudizio.

Invalidità delle misure in assenza di personale a presidio misure dal 14 al 18 luglio 2008 e misura del 26 luglio 2008

La misura del rumore ambientale deve essere effettuata, secondo la regola tecnica, alla presenza del tecnico rilevatore che ne attesta le condizioni generali e quelle effettive di funzionamento dell’apparecchiatura. In tal senso il D.M.A. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” fornisce alcune indicazioni essenziali per la regolarità della misura.

Art. 2: Strumentazione di misura

3       La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB…

Ciò significa che misure effettuate con apparecchiature lasciate in funzione giorno dopo giorno, in continuo, non hanno possibilità di essere controllate prima e dopo il fenomeno indagato specie se a carattere occasionale come effettivamente è uno spettacolo dal vivo, comportando quindi la forte probabilità di acquisizione di dati non realistici.

Durante le sessioni di misura la catena deve essere calibrata prima e dopo la rilevazione del fenomeno poiché si potrebbero verificare, ad esempio, sbalzi di corrente o altre anomalie elettriche che andrebbero a modificare gli equilibri su cui si basa la traduzione della pressione in segnale elettrico. Umidità, polveri e altri eventi occasionali, anche della durata di poche ore, possono comportare una modifica spesso rilevante del numero misurato. È per questa variabilità, scientificamente conosciuta, della catena di misura che la norma impone la calibrazione prima e dopo la misura del fenomeno indagato, nonché la presenza del tecnico.

Allegato A: Definizioni

...

3       Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico

Ovvero: la mancanza di registrazioni o del valore testimoniale dell’operatore tecnico impedisce di ricondurre in maniera indiscutibile quello che il grafico suggerisce come livello di rumore alla sorgente effettivamente oggetto di studio. In particolare si fa notare che in molte manifestazioni, nei pressi dell’area si posizionano venditori ambulanti di generi alimentari che utilizzano impianti di amplificazione a livelli spesso localmente superiori alla stessa sorgente del concerto. Da tenere in debita considerazione debbono altresì essere i rumori provenienti dall’abitato: televisioni o apparecchi sonori, apparecchiature in funzione discontinua che non possono esser criterizzati in assenza di personale capace di distinguere e quindi di applicare le correzioni del caso alla misura o quantomeno segnalarne l’esistenza.

Non è un caso che lo stesso decreto rafforzi l’importanza di valutare correttamente il fenomeno fornendo un’ulteriore specifica sui tempi di valutazione:

1       Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.

2       Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

3       Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Allegato B: Norme tecniche per l’esecuzione delle misure

1       Generalità

Prima dell’inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

Si richiama quanto anzidetto. Qua l’attenzione del legislatore è evidente: impedire attribuzioni indebite e/o valutazioni affrettate e non complete.

4       Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

La presenza di personale nell’ipotesi suddetta è data per certa e la norma deve garantire che la presenza non disturbi i risultati della misura.

Allegato D: Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

a)       data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;

b)       tempo di riferimento, di osservazione e di misura;

c)       catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, e del certificato di verifica della taratura;

d)       livelli di rumore rilevati;

e)       classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura;

f)       conclusioni;

g)       modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;

h)       elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;

i)       identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

Nella relazione di misura il legislatore impone che l’esecutore/i delle misure siano nominalmente presenti nel report, assumendone così la completa identità. Nel nostro caso questo passo è palesemente disatteso ed anzi, per stessa ammissione tratta dal report inviato, la misura era eseguita in assenza di personale.

Il valore e l’importanza che il presidio assume nella verifica dei livelli è espressamente indicata dallo stesso Dott. Piuri nella sua testimonianza dell’11 febbraio, riportata nella figura a fianco, che conferma la puntualità di una misura presidiata rispetto a quella priva di verifica dei fenomeni.

Si evidenzia, pertanto, l’inconsistenza di valore delle misure sopradette, in conseguenza alla mancanza del requisito essenziale della presenza del personale così come dichiarato nei report di misura redatti dai tecnici ARPA ivi compreso quello del 26 luglio 2008 (pag 4 del documento prot. n. 111354 del 4 agosto 2008).

In merito alla stessa manifestazione, concerto dei REM, si richiamano le dichiarazioni conclusive sul livello del rumore durante le prove:

       Le prove della manifestazione hanno prodotto il superamento del livello equivalente d’immissione previsto, pari a 68 dB(A), valutato secondo le indicazioni contenute nell’autorizzazione in deroga, sia per la sessione di venerdì 25 luglio (18:00 – 20:00), sia per la sessione di sabato 26 luglio (15:00 – 17:00). Si osserva tuttavia che per la sessione di venerdì 25 luglio, nel tracciato grafico sopra riportato non si ha evidenza di attività musicale nell’intervallo considerato. D’altra parte, il clima acustico della zona è compatibile con livelli acustici residui compresi tra 68 e 70 dB(A).

Per motivi di spazio, siamo purtroppo costretti ad interrompere bruscamente qui il discorso per riprenderlo nel prossimo numero.